18 Marzo 2023 In News

Piani di risanamento, check list e composizione negoziata

In materia di composizione negoziata, il decreto dirigenziale 28 settembre 2021, recependo il documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della Giustizia con decreto del 22 aprile 2021, ha fornito molte delle indicazioni operative attraverso cui declinare il nuovo istituto.

La seconda sezione dell’allegato al decreto dirigenziale fornisce le linee guida per la redazione dei piani di risanamento. Il documento  correttamente  premette che la check list, pur mirando a recepire le migliori pratiche di redazione dei piani d’impresa, non contiene precetti assoluti, in quanto ciascun piano dovrà tenere conto di una serie di variabili peculiari relative all’impresa (tipologia, attività, dimensione, complessità e informazioni disponibili) e, si ritiene, del suo contesto competitivo.

È significativo il rilievo attribuito ai requisiti organizzativi dell’impresa, a cui è dedicata la prima sezione della lista di controllo per la redazione del piano.

Viene in primo luogo richiesto, infatti, di rappresentare la disponibilità per l’impresa delle risorse umane e tecniche necessarie a svolgere la propria attività o, nel caso ne venga acclarata una carenza, la ragionevole possibilità di procurarle, indicandone le modalità.

Si tratta di un requisito da soddisfare con riferimento alla situazione “as is” dell’azienda, rilevante principalmente per l’attitudine al mantenimento del going concern, al netto di manovre industriali che rifocalizzino l’area di business. Qualora questa verifica sia positiva e, sempre che la crisi non sia particolarmente marcata o che, comunque, pur colta in anticipo, per essere evitata non richieda modifiche al modello di business, una delle condizioni necessarie (ma non sufficienti) per il ripristino degli equilibri deve dirsi soddisfatta.

Qualora invece si renda necessaria l’adozione di manovre più invasive, la rivisitazione degli obiettivi strategici o un mutamento non marginale del modello di business, l’impresa dovrà dimostrare di disporre di competenze coerenti con le iniziative industriali che si intendono adottare (“to be”). Il decreto dirigenziale correttamente evidenzia peraltro che, nel caso tali competenze non siano sussistenti, le manovre industriali da mettere a piano dovranno essere opportunamente limitate a quelle realisticamente realizzabili con la dotazione di competenze e personale esistenti o ragionevolmente acquisibili.

L’impresa deve inoltre possedere un sistema di monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale o, in subordine, aver attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta; essa deve essere anche in grado di stimare l’andamento gestionale (prospettico) mediante indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo o, in subordine, individuare KPI coerenti.

Il rilievo attribuito a tutte queste condizioni organizzative (relative non ai risultati in sé ma un coordinato sistema di loro rilevazione e misurazione, sia a consuntivo che in termini prospettici) non può non essere messo in relazione, in particolare per le imprese collettive, con il contenuto dell’art. 2086 c.c., inerente la necessità di istituire assetti organizzativi, amministrati- vi e contabili adeguati a natura e dimensioni dell’impresa. Il nesso fra le disposizioni in esame appare diretto, posto che le finalità che gli “adeguati assetti” debbono avere, inter alia, sono quelle di tempestivamente: rilevare la crisi dell’impresa e il rischio di perdita della continuità aziendale; consentire l’adozione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero (ma anche mantenimento) della continuità aziendale, fra cui, ovviamente, la composizione negoziata.

In tal senso, la check list finisce anche per fornire indicazioni in merito ai requisiti minimi essenziali che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili debbono avere per potersi dire adeguati.

Non sfuggirà che si tratta di elementi di cui sono carenti anche imprese di dimensioni non minimali o che, pur se sussistenti, non lo sono con la forma e la sistematizzazione necessarie a dimostrarne a terzi, oggettivamente, l’efficacia.

Ciò non significa che le imprese che non possiedano questo livello minimo di assetti debbano essere escluse dalla composizione negoziata (sarebbe contra legem), ma certamente può essere interpretato come un elemento capace di minare dalle basi l’affidabilità del piano di risanamento e dei risultati da esso ritraibili; esso, quindi, rappresenta un elemento critico da valutare con attenzione, da parte dell’esperto e, prima ancora, dei consulenti dell’impresa.

Ciò, in particolare, almeno in tutte quelle situazioni nelle quali il rapporto fra cash flow libero a servizio del debito e debito da ristrutturare assume valori almeno pari a 3, nei quali, quindi, il risanamento dipende proprio dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.

Fonte : Eutekne.info

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